Art. 79

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Quando le merci di cui all’, paragrafo 1, lettera b), cessano di essere utilizzate dalle vittime di catastrofi, esse non possono essere prestate, date in locazione o cedute a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’ o, se del caso, a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), la franchigia resta acquisita se tali enti utilizzano le merci in questione per scopi che danno diritto alla concessione della medesima. Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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Art. 79 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo