Art. 74
In vigore dal 16 nov 2009
1. Fatti salvi gli articoli da 75 a 80, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti
a)
per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri;
b)
per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.
2. Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1, alle stesse condizioni, le merci importate per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
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