Art. 69

In vigore dal 16 nov 2009
Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all’industria comunitaria in causa.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo