Art. 64

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Le merci e il materiale di cui all’ non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) di detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un ente abilitato a beneficiare della franchigia in applicazione degli , la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci o il materiale per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia. Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo