Art. 59

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità delle sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali e che sono spedite a destinatari autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali spedizioni in franchigia.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo