Art. 60

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria destinati all’uso delle persone o degli animali provenienti da paesi terzi per partecipare a manifestazioni sportive internazionali organizzate nel territorio della Comunità, nel limite necessario per soddisfare i loro bisogni durante il soggiorno in detto territorio.
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Art. 60 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo