Art. 65

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Gli enti di cui all’, che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le merci o il materiale a fini diversi da quelli previsti da detto articolo, sono tenuti a informarne le autorità competenti. 2.   Le merci e il materiale posseduti dagli enti che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d’essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. 3.   Le merci e il materiale utilizzati dall’ente beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti all’ sono sottoposti all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti a un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo