Art. 68
In vigore dal 16 nov 2009
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per l’educazione, l’occupazione e la promozione sociale delle persone portatrici di una disabilità fisica o mentale, diverse dai ciechi, quando siano importati:
a)
dai disabili stessi, per loro proprio uso;
b)
da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l’educazione o l’assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici e gli utensili in causa.
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