Art. 71

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli , la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’ente utilizzano l’oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia. Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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