Art. 67
In vigore dal 16 nov 2009
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti appositamente concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e figuranti all’allegato IV quando sono importati:
a)
dai ciechi stessi e per loro proprio uso;
b)
da istituti od organismi d’educazione o di assistenza per ciechi, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti di cui trattasi nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati in precedenza ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per tali pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici o per tali utensili.
Storico versioni
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