Art. 62

In vigore dal 16 nov 2009
Sono esclusi dalla franchigia: a) i prodotti alcolici; b) i tabacchi e prodotti del tabacco; c) il caffè e il tè; d) i veicoli a motore diversi dalle ambulanze.
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Art. 62 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo