Art. 61

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatti salvi gli , sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché ciò non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza: a) le merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinate ad essere distribuite gratuitamente a persone bisognose; b) le merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito da persona o organismo stabiliti fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di natura commerciale da parte loro, a enti statali o ad altri organismi a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose; c) i beni strumentali e il materiale d’ufficio inviati a titolo gratuito da una persona o un ente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità, senza intento di carattere commerciale da parte sua, a enti a carattere caritativo o filantropico riconosciuti dalle autorità competenti e destinati a essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del loro funzionamento e la realizzazione degli obiettivi caritativi o filantropici da loro perseguiti. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), per «merci di prima necessità», si intendono le merci indispensabili a soddisfare i bisogni immediati delle persone, come i generi alimentari, le medicine, gli indumenti e le coperte.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo