Art. 72
In vigore dal 16 nov 2009
1. Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone disabili delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.
2. Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.
Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o un’organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell’, paragrafo 1, o dell’, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l’istituto o l’organizzazione utilizza l’oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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