Art. 76
In vigore dal 16 nov 2009
La concessione della franchigia è subordinata a una decisione della Commissione, che delibera su domanda dello Stato membro o degli Stati membri interessati con procedura d’urgenza comportante la consultazione degli altri Stati membri. Se necessario, tale decisione fissa la portata e le condizioni di applicazione della franchigia.
In attesa che la decisione della Commissione sia loro notificata, gli Stati membri colpiti da una catastrofe possono autorizzare l’importazione delle merci per gli scopi previsti dall’ sospendendo i relativi dazi all’importazione, con l’impegno dell’ente importatore di pagarli qualora la franchigia non fosse concessa.
Storico versioni
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