Art. 78
In vigore dal 16 nov 2009
1. Le merci di cui all’, paragrafo 1, non possono formare oggetto, da parte dell’ente beneficiario della franchigia, di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito a condizioni diverse da quelle previste da detto articolo senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un ente legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’, la franchigia resta acquisita se tale ente utilizza le merci per fini che danno diritto alla concessione di tale franchigia.
Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preliminare dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Storico versioni
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