Art. 81

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, purché gli interessati forniscano prove considerate sufficienti alle autorità competenti e si tratti di operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale: a) le decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale della Comunità; b) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili aventi essenzialmente carattere simbolico che, concessi in un paese terzo a persone aventi la loro residenza normale nel territorio doganale della Comunità in omaggio all’attività da esse svolta in campi quali le arti, le scienze, lo sport e i servizi pubblici o in riconoscimento dei loro meriti in occasione di un particolare avvenimento, sono importati nel territorio doganale della Comunità da queste stesse persone; c) le coppe, le medaglie e gli oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti per gli stessi fini di cui alla lettera b), nel territorio doganale della Comunità; d) le ricompense, i trofei, i ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati a essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale.
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