Art. 82
In vigore dal 16 nov 2009
Fatto salvo, se del caso, l’, e con riserva degli , sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti:
a)
importati nel territorio doganale della Comunità da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti;
b)
importati nel territorio doganale della Comunità da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale della Comunità e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti;
c)
offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un’autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo che svolga attività di pubblico interesse, a un’autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale della Comunità, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia.
Storico versioni
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