Art. 41

In vigore dal 16 nov 2009
Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purché tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (5). Le merci importate nei territori elencati all’, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.
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