Art. 43

In vigore dal 16 nov 2009
Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all’allegato II destinati: a) a istituti e a organismi pubblici o di pubblica utilità a carattere educativo, scientifico o culturale; b) a istituti o a organismi rientranti nelle categorie indicate a fronte di ogni oggetto nella terza colonna dell’allegato II, purché siano stati autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo