Art. 46
In vigore dal 16 nov 2009
Ai fini dell’applicazione degli :
a)
per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche;
b)
sono considerati «importati per scopi non commerciali» gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati a essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-46