Art. 46

In vigore dal 16 nov 2009
Ai fini dell’applicazione degli : a) per «strumento o apparecchio scientifico» si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche; b) sono considerati «importati per scopi non commerciali» gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati a essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo