Art. 44
In vigore dal 16 nov 2009
1. Fatti salvi gli articoli da 45 a 49, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall’, importati esclusivamente per scopi non commerciali.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:
a)
agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;
b)
agli istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.
Storico versioni
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