Art. 40
In vigore dal 16 nov 2009
1. La franchigia è limitata alle quantità di sementi, concimi o altri prodotti necessarie ai bisogni della coltivazione dei fondi.
2. Essa è accordata unicamente per le sementi, i concimi o gli altri prodotti direttamente introdotti nel territorio doganale della Comunità dal produttore agricolo o per suo conto.
3. Essa può essere subordinata dagli Stati membri alla condizione di reciprocità.
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