Art. 35
In vigore dal 16 nov 2009
1. Fatti salvi gli , sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale, in prossimità immediata del paese terzo considerato.
2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest’ultima.
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