Art. 31

In vigore dal 16 nov 2009
Sono esclusi dalla franchigia: a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi; b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali; c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati; d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo