Art. 31
In vigore dal 16 nov 2009
Sono esclusi dalla franchigia:
a)
i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;
b)
le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;
c)
i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;
d)
il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-31