Art. 28

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 29 a 33, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire a esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità. Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «impresa» s’intende un’unità economica completa di produzione o servizi.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo