Art. 23

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatto salvo l’, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo