Art. 19
In vigore dal 16 nov 2009
1. La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione).
Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.
2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-19