Art. 21
In vigore dal 16 nov 2009
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale di una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:
a)
per «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;
b)
per «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;
c)
per «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi.
Storico versioni
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