Art. 16

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all’ non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi alle merci in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo