Art. 13

In vigore dal 16 nov 2009
Possono beneficiare della franchigia di cui all’ unicamente le persone che: a) hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi; b) forniscono la prova del loro matrimonio.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo