Art. 11

In vigore dal 16 nov 2009
Le autorità competenti possono derogare all’, lettere a) e b), all’, lettere c) e d), e all’ quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo