Art. 9

In vigore dal 16 nov 2009
1.   In deroga all’, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l’interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Tale impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l’importo. 2.   In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, il periodo previsto all’, lettera a), è calcolato a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo