Art. 5

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Possono beneficiare della franchigia solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. 2.   Tuttavia le autorità competenti possono concedere deroghe alla norma di cui al paragrafo 1 qualora l’interessato abbia veramente avuto l’intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per una durata minima di dodici mesi.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo