Art. 4

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia è limitata ai beni personali che: a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza; b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale. Gli Stati membri possono inoltre subordinare la loro ammissione in franchigia alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese d’origine o nel paese di provenienza, i dazi doganali e/o i diritti fiscali cui sono normalmente soggetti.
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