Art. 2

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: a) «dazi all'importazione», i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché i prelievi agricoli e altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; b) «dazi all'esportazione», i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; c) «beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia. Costituiscono in particolare «beni personali»: i) gli effetti o gli oggetti mobili; ii) i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Costituiscono pure «beni personali» le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato. I beni personali non devono riflettere, per loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale; d) «effetti o oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa, oggetti d’arredamento o beni strumentali destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia; e) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori o bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nelle voci da 2203 a 2208 della nomenclatura combinata. 2.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l’applicazione del titolo II, «paese terzo» comprende anche le parti del territorio degli Stati membri escluse dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4), del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
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