Art. 7

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità. 2.   L’immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo