Art. 10

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l’intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio. 2.   L’ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 8, fermo restando che: a) i termini previsti all’, lettera a), e all’, primo comma, siano calcolati a decorrere dalla data dell’introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità; b) il termine di cui all’, paragrafo 1, sia calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità. 3.   L’ammissione in franchigia è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato a una garanzia di cui esse precisano la forma e l’importo.
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