Art. 12

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio. 2.   Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 EUR.
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