Art. 8

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo