Art. 17

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatti salvi gli , sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all’, paragrafo 1, lettera c), che costituiscono l’eredità del defunto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo