Art. 17

Art. 17

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatti salvi gli , sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità. 2.   Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all’, paragrafo 1, lettera c), che costituiscono l’eredità del defunto.
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