Art. 24

In vigore dal 16 nov 2009
Sono esclusi dalla franchigia: a) i prodotti alcolici; b) i profumi e l’acqua da toletta; c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo