Art. 27
In vigore dal 16 nov 2009
Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all’, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:
a)
prodotti del tabacco:
—
50 sigarette,
—
25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo),
—
10 sigari,
—
50 grammi di tabacco da fumo, o
—
un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;
b)
alcole e bevande alcoliche:
—
bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro, oppure
—
bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro, oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e
—
vini tranquilli: 2 litri;
c)
—
profumi: 50 grammi, o
—
acqua da toletta: 0,25 litri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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