Art. 27

In vigore dal 16 nov 2009
Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all’, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate: a) prodotti del tabacco: — 50 sigarette, — 25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo), — 10 sigari, — 50 grammi di tabacco da fumo, o — un assortimento proporzionale di questi vari prodotti; b) alcole e bevande alcoliche: — bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro, oppure — bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro, oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e — vini tranquilli: 2 litri; c) — profumi: 50 grammi, o — acqua da toletta: 0,25 litri.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo