Art. 29

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’ è limitata ai beni di investimento e ai beni strumentali che: a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo da cui è trasferita; b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento; c) sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell’impresa considerata.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo