Art. 29
In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’ è limitata ai beni di investimento e ai beni strumentali che:
a)
salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo da cui è trasferita;
b)
sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;
c)
sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell’impresa considerata.
Storico versioni
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