Art. 33
In vigore dal 16 nov 2009
1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
Tale termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
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