Art. 38
In vigore dal 16 nov 2009
Gli si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori comunitari nei laghi e corsi d’acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché ai prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d’acqua da cacciatori comunitari.
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