Art. 39
In vigore dal 16 nov 2009
Fatto salvo l’, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale della Comunità in prossimità immediata di un paese terzo e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità.
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