Art. 45

In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia di cui all’, paragrafo 1, si applica anche: a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi: i) che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici; oppure ii) che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici; b) agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi: i) che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili; oppure ii) che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo