Art. 48
In vigore dal 16 nov 2009
1. Gli oggetti di cui all’ e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’ o dell’, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l’istituto o l’organismo utilizza l’oggetto, lo strumento o l’apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.
Negli altri casi, l’effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all’importazione secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-48