Art. 53

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio; b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, importate esclusivamente per scopi non commerciali. 2.   La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati: a) a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica; b) a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia. 3.   Nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo