Art. 53
In vigore dal 16 nov 2009
1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione:
a)
gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio;
b)
le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, importate esclusivamente per scopi non commerciali.
2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:
a)
a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica;
b)
a istituti privati aventi come attività principale l’insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.
3. Nell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-53